Statuto

Articolo 1 (Natura giuridica)

È costituita un’associazione con la denominazione “Associazione Italiana di Studi Bizantini” detta brevemente AISB.
L’Associazione è affiliata all’Association Internationale des Etudes Byzantines (AIEB).

Articolo 2 (Sede)

L’associazione ha sede nel domicilio del Presidente in carica.

Articolo 3 (Scopo)

L’Associazione, che non persegue fini di lucro, ha lo scopo di promuovere gli studi bizantini, di assicurarne la continuità in tutto il territorio italiano, e di prendere ogni iniziativa idonea al raggiungimento di tali scopi.
In tal senso l’associazione si propone in particolare:
a) l’inventario delle biblioteche pubbliche e private, e degli archivi che posseggono libri, fonti documentarie e manoscritti bizantini;
b) la schedatura e lo studio dei manoscritti bizantini, di materiale archivistico e librario, favorendone l’opera di salvaguardia attraverso la conservazione ed il restauro;
c) la pubblicazione di bollettini, cataloghi e studi sulle diverse branche della bizantinistica;
d) la promozione e l’organizzazione di corsi, seminari, conferenze, convegni di studi ed ogni altro tipo di manifestazione che intenda perseguire gli scopi statutari;
e) la creazione di un patrimonio bibliografico ad integrazione delle biblioteche ed archivi già esistenti sul territorio italiano e di un centro di raccolta di riproduzione di materiale bizantino (manoscritti e stampe), i cui originali siano custoditi presso biblioteche straniere;
f) la collaborazione con enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati, nazionali o internazionali che perseguano analoghi scopi.

Articolo 4 (Associati)

Sono ammessi all’AISB – acquistando la veste di associato –, su domanda accompagnata dalla presentazione da parte di due soci e dopo delibera del Consiglio Direttivo, i cultori riconosciuti di studi bizantini e quanti siano ad essi interessati.

Articolo 5 (Organi)

Organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 6 (Assemblea)

L’assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote associative. I soci possono farsi rappresentare da loro delegati (anch’essi soci); ogni socio può portare al massimo tre deleghe.
Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea è valida in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque ne sia il numero.
L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti (o rappresentati) e votanti; approva annualmente il rendiconto finanziario, elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche statutarie.
È eletto Presidente il socio che raccolga un numero di suffragi pari alla metà più uno dei votanti. Qualora al primo o al secondo scrutinio non sia raggiunta tale maggioranza, risulta eletto al terzo scrutinio colui che avrà raggiunto il maggior numero di voti.
Gli altri membri del Consiglio Direttivo sono eletti fra coloro che, nell’ordine, raccolgono il maggior numero di voti.
Le candidature alla carica di Presidente o di membro del Consiglio devono essere presentate ufficialmente dagli interessati a tutti i soci, in occasione di un’assemblea e/o per corrispondenza, almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e del Consiglio in carica.
L’assemblea viene convocata, in seduta ordinaria, con un anticipo minimo di venti giorni almeno una volta all’anno entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario; per l’approvazione del rendiconto finanziario, in seduta straordinaria e con le stesse modalità quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità o almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta. Le convocazioni saranno accompagnate dall’ordine del giorno.
Le sedute dell’assemblea possono aver luogo nella sede dell’AISB o altrove come sarà stabilito di volta in volta nell’avviso di convocazione da inviare a ciascun associato nel proprio domicilio.

Articolo 7 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci, dura in carica cinque anni a far tempo dalla tornata elettorale prevista per il 2021, a lui sono devolute la firma sociale e la rappresentanza dell’AISB sia in giudizio che di fronte ai terzi; assume con la collaborazione del Consiglio Direttivo ogni iniziativa utile alla Associazione, convoca e presiede l’assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.
Alla scadenza del proprio mandato il Presidente resterà in carica fino all’insediamento del suo successore.

Articolo 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri, eletti dall’assemblea; dura in carica cinque anni a far tempo dalla tornata elettorale prevista per il 2021; è l’organo esecutivo dell’AISB e delibera sull’ammissione di nuovi soci.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo per l’espletamento delle sue funzioni assegna al suo interno le cariche di Segretario e di Tesoriere.
Il Segretario cura l’attuazione delle delibere consiliari, tiene i registri dell’AISB, provvede al disbrigo degli affari correnti e ai rapporti con gli associati.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa dell’AISB, firma congiuntamente con lui gli ordini di pagamento; tiene la contabilità e presenta annualmente all’assemblea il rendiconto finanziario.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità; le riunioni possono aver luogo nella sede dell’associazione o in altra località stabilita di volta in volta nell’avviso di convocazione.
Alla scadenza di ogni mandato si procede alla nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo.
L’assemblea, convocata dal Presidente uscente con un anticipo di trenta giorni sulla scadenza, nomina il seggio elettorale. Sono ammesse le votazioni per corrispondenza e per delega con le modalità che il Consiglio Direttivo avrà stabilite. In caso di vacanza di cariche sociali subentreranno fino alla scadenza del mandato in corso all’interno del Consiglio Direttivo i soci che seguono nella graduatoria dei voti riportati; si eleggerà il nuovo Presidente su convocazione dell’assemblea da parte del Consigliere più anziano.
Il Consiglio Direttivo può proporre all’assemblea che sia conferita la qualifica di Presidente onorario a un ex presidente che si sia reso particolarmente benemerito dell’AISB, e la qualifica di socio onorario a chi abbia acquisito merito analogo.
Presidente onorario e soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote sociali, ma conservano i diritti sociali.

Articolo 9 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’AISB è costituito: dalle quote associative, dai contributi dello Stato, di Enti pubblici o privati, da lasciti, donazioni ed elargizioni di soggetti privati, da altri eventuali assegni o proventi.
L’AISB non persegue fini di lucro.

Articolo 10 (Bilanci dell’associazione)

L’inizio ed il termine dell’esercizio finanziario dell’AISB coincidono con quelli dell’anno solare.
Il rendiconto finanziario è presentato all’Assemblea ordinaria annuale dei soci per l’approvazione.

Articolo 11 (Modifiche statutarie)

Modifiche al presente statuto dovranno essere proposte all’assemblea dal Consiglio Direttivo (anche su segnalazione di singoli soci) o da almeno un terzo dei soci.
La formulazione delle proposte da parte dei singoli soci dovrà pervenire tempestivamente al Consiglio Direttivo, il quale ne darà notizia ai soci unitamente alla convocazione dell’assemblea. Le deliberazioni dell’assemblea in proposito saranno valide se prese a maggioranza assoluta dei soci.

Articolo 12 (Cessazione)

L’AISB si estinguerà, oltre che per i motivi previsti dalla legge, quando rimanga un numero di soci inferiore a cinque. In questa ipotesi il patrimonio dell’associazione sarà devoluto ad un istituto di cultura di una delle diverse branche della bizantinistica.

Articolo 13 (adeguamento dello statuto per la registrazione all’Agenzia delle Entrate)

Adeguamento del presente statuto in espressa applicazione delle norme contenute nell’art. 30 del D.L. 29 Novembre 2008 n° 185 convertito in L. 28 Gennaio 2009 n° 2 con modificazioni:
a) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve o capitale, durante la vita dell’AISB.
b) In caso di scioglimento dell’AISB per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad istituto di cultura, così come precisato al precedente art. 12.
c) Tutti i soci hanno diritto di voto, ai sensi dell’art. 6, per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’AISB. L’esercizio finanziario, come previsto dall’art. 6, coincide con l’anno solare.
d) All’inizio di ogni esercizio finanziario il tesoriere predispone il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite per l’esercizio di competenza e lo sottopone per l’approvazione al Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo rappresenta il limite massimo di spesa.
e) Alla chiusura dell’esercizio il tesoriere predispone il rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite e lo sottopone per l’approvazione al Consiglio Direttivo.
f) Bilanci e rendiconti saranno successivamente sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci, che dovrà essere convocata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.
g) Le convocazioni delle Assemblee devono essere effettuate venti giorni prima della riunione a mezzo posta, posta elettronica, fax o con altro mezzo, purché possa essere data prova dell’inoltro della comunicazione al socio.”

Articolo 14 (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e di leggi speciali in materia di associazione.

Articolo 15 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i membri dell’associazione o tra questi e l’associazione stessa sarà competente il Foro di Napoli.

Napoli, 17 febbraio 1992
con successive modifiche